Organi
Presidente
Direttore
Vicedirettore
Comitato Direttivo
Francesco Cherubini
Ricercatore di Diritto dell’UE
Regolamento
Regolamento del centro sulle Organizzazioni internazionali ed europee
Titolo I
Istituzione e finalità
Articolo 1
Istituzione
È istituito, con delibera del comitato esecutivo, su proposta del senato accademico, presso la LUISS Guido Carli, nelle cui strutture ha sede, nell’ambito del dipartimento di scienze politiche, il centro di ricerca sulle organizzazioni internazionali ed europee. Il centro, che opera nell’ambito del dipartimento – di cui all’art. 15 dello statuto di ateneo –, ha autonomia scientifica ed organizzativa nei limiti previsti dalla normativa vigente e autonomia economico/finanziaria nei limiti del bilancio di previsione annuale approvato dal consiglio di amministrazione. Il centro si può avvalere di esperti italiani e stranieri, anche non incardinati presso la LUISS Guido Carli.
Articolo 2
Finalità
La finalità del centro è quella analizzare il ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali ed europee nella gestione delle crisi e nello sviluppo del diritto internazionale, riprendendo e sviluppando le numerose attività svolte nel corso degli anni passati dall’osservatorio sulle istituzioni dell’UE. A tal fine il centro si propone di: 1) svolgere ricerche con partner internazionali come il centro di Budapest per la prevenzione del genocidio su temi di interesse comune;; 2) candidarsi, presso enti internazionali come la Banca mondiale, quale partner di iniziative e in esse sviluppare, eventualmente in collaborazione con altri partner, progetti comuni quali convegni, conferenze, progetti di ricerca; 3) attivare un osservatorio permanente sulle attività delle organizzazioni internazionali ed europee in singole sezioni dedicate, coinvolgendo nell’iniziativa altri atenei ed i loro docenti; 4) sviluppare un più stretto coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell’ambito delle materie internazionalistiche; 5) a richiesta dei docenti interessati, coordinare gli interventi e le testimonianze esterne che si svolgono nell’ambito dei corsi delle discipline internazionalistiche in modo tale, per un verso, da coinvolgere il maggior numero di discenti e, per l’altro, da mettere a disposizione le risorse del centro nel tentativo di attrarre le migliori professionalità; 6) mettere a disposizione degli studenti più meritevoli delle esperienze all’estero, prevalentemente presso organizzazioni internazionali, per lo svolgimento dell’elaborato finale magistrale in una delle materie internazionalistiche; 7) attivare un sito del centro nel quale pubblicare sia gli aggiornamenti relativi all’attività delle organizzazioni internazionali, in singole sezioni dedicate, sia articoli e note, garantendo anche spazio ai migliori giovani laurati.
Articolo 3
Attività
Sono, inoltre, attività del centro tutte quelle ritenute strumentali all’attività di ricerca di cui all’art. 2, ivi incluse: – promuovere incontri di studio, seminari e convegni in connessione con le ricerche svolte; – diffondere i risultati degli studi e delle ricerche mediante appositi rapporti e pubblicazioni; – perseguire, ai fini di un miglior svolgimento delle attività soprindicate, la stipula di accordi di collaborazione o di convenzioni con altre università e con centri di ricerca universitaria, italiani ed esteri; – promuovere corsi o altre attività di carattere formativo, specializzate nei settori di competenza ed eventualmente anche programmi di dottorato in collaborazione con altre strutture dell’ateneo; – curare la diffusione dei risultati delle ricerche – svolgere attività di prestazione di servizi verso terzi in settori afferenti il diritto internazionale e dell’Unione europea ed operare in collaborazione con terzi; – fornire assistenza e sostegno nella ricerca a ricercatori italiani e stranieri, sotto condizioni del reperimento delle risorse economiche eventualmente necessarie; – promuovere osservatori scientifici nell’ambito delle aree tematiche del centro.
Articolo 4
Borse di studio/Assegni di ricerca
Nei limiti del proprio budget, il centro può bandire borse di studio e perfezionamento, prevalentemente rivolte a laureati LUISS Guido Carli, nonché assegni di ricerca nel rispetto della normativa vigente.
Titolo II
Strutture e personale
Articolo 5
Rappresentanza legale
Il direttore generale della LUISS Guido Carli ha la rappresentanza legale del centro e autorizza gli impegni di spesa, su proposta del direttore del centro. La stipula dei contratti inerenti i progetti di ricerca commissionati da terzi è formalizzata dal direttore generale dell’università su proposta del direttore di centro.
Articolo 6
Organi
Sono organi del centro: a) il presidente; b) il direttore; c) il comitato direttivo. In relazione alla specificità del centro, può essere istituito un comitato scientifico. Il direttore, professore di ruolo in servizio, di norma della LUISS, nonché il presidente e i componenti del comitato direttivo e del comitato scientifico, se istituito, sono nominati dal senato accademico, su proposta del dipartimento o della scuola, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche di direttore e di membro del comitato direttivo e del comitato scientifico, se istituito, non comportano l’erogazione di compensi o indennità di carica.
Articolo 7
Il direttore
Il direttore del centro: – convoca e presiede il comitato direttivo del centro; – sovrintende all’organizzazione del centro ed è responsabile del suo funzionamento e della esecuzione dei lavori sia di sviluppo sia di produzione ad esso affidati, determinandone la priorità sulla base dei criteri fissati dal comitato direttivo; – provvede, per quanto di competenza, a dare esecuzione alle delibere degli organi accademici dell’Università, del comitato direttivo e del comitato scientifico – ove istituito; – formula programmi o progetti di attività e sviluppo del centro che, previo accordo con il comitato direttivo, presenta al dipartimento o alla scuola, specificando i progetti di lavoro, nonché i preventivi; – nell’ambito delle direttive del comitato esecutivo, fissa i criteri di utilizzazione e di gestione delle risorse rese disponibili; – elabora annualmente il bilancio di previsione annuale e il bilancio di esercizio e li trasmette al rettore e al direttore generale; – presenta al consiglio di dipartimento o della scuola una relazione annuale sulle attività del centro; – provvede periodicamente a far aggiornare l’home page del centro. – Può nominare un vice-direttore, che lo coadiuva nell’espletamento delle sue funzioni.
Articolo 8
Il comitato direttivo
Il comitato direttivo: – delibera in merito alle nuove iniziative proposte dal direttore; – svolge funzione consultiva nei confronti del direttore del centro; – concorre a determinare i criteri generali di utilizzazione del centro per i servizi destinati alla ricerca e alla didattica; – approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio di esercizio da sottoporre al consiglio di dipartimento o della scuola assieme al programma e alla relazione sulle attività del centro; – assicura le linee di sviluppo formulate dal direttore, verificandone la coerenza con il bilancio di previsione annuale e i programmi approvati dal consiglio di dipartimento o della scuola; – dà parere in ordine alle proposte di lavoro per l’esterno.
Articolo 9
Il comitato scientifico e il presidente
Il comitato scientifico è composto da: – presidente; – direttore del centro; – esperti di fama internazionale nelle materie di competenza del centro, in numero dispari. Ha come finalità: – formulare pareri d’indirizzo strategico; – suggerire le linee di ricerca; – promuovere a livello istituzionale il centro di ricerca e svolgere attività di fund raising. Il presidente convoca e presiede almeno una volta l’anno il comitato scientifico.
Articolo 10
Personale
Per lo svolgimento delle proprie attività, il centro si avvale delle strutture e delle risorse amministrative dell’università, secondo le modalità concordate con la direzione generale. I rapporti con consulenti, collaboratori e ricercatori esterni devono essere formalizzati dal direttore generale.
Titolo III
Norme di funzionamento
Articolo 11
Centri intrateneo e interatenei
Ciascun consiglio di dipartimento o scuola, ove ritenga che un progetto o un’area di ricerca richieda una competenza interdisciplinare propria di altri dipartimenti, scuole o di altri atenei, inoltrerà al sentato accademico la relativa proposta al fine di sottoporre ad esso l’eventuale istituzione di un centro di ricerca interdipartimentale o intrateneo. La proposta di istituzione di un centro intrateneo e interatenei è rimessa prioritariamente al senato accademico ogni qualvolta lo sviluppo di un progetto o di un’area di ricerca sia di rilevante interesse per l’università e per il mondo esterno e richieda l’apporto di componenti di vari dipartimenti e di appartenenti ad altre università, italiane e straniere, nonché a centri di eccellenza italiani e stranieri.
Articolo 12
Centri in collaborazione con altre istituzioni
Ciascun consiglio di dipartimento o scuola, ove ritenga che un progetto o un’area di ricerca richieda una competenza interdisciplinare propria di altre istituzioni, inoltrerà al senato accademico la relativa proposta al fine di sottoporre ad esso l’eventuale istituzione di un centro di ricerca in collaborazione con altre istituzioni. La proposta di istituzione di un centro in collaborazione con altre istituzioni è rimessa prioritariamente al senato accademico ogni qualvolta lo sviluppo di un progetto o di un’area di ricerca sia di rilevante interesse per l’università e per il mondo esterno e richieda l’apporto di componenti appartenenti ad istituzioni non esclusivamente universitarie. Nel caso di istituzione di un centro in collaborazione con altre istituzioni, gli organi di governo del centro stesso saranno regolati da apposite convenzioni.
Articolo 13
Autonomia economico-finanziaria
Il centro è un’articolazione dell’università. Il relativo bilancio di previsione annuale e bilancio di esercizio, redatti secondo le procedure comunicate dall’università, sono parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio annuali dell’università. La gestione amministrativa e contabile dei fondi del centro è affidata all’amministrazione dell’università ed è disciplinata dalle norme che presiedono alla gestione universitaria. I ricavi ed i finanziamenti del centro debbono assicurare al centro stesso una autosufficienza economico-finanziaria, in modo da non gravare sul bilancio dell’Università. I centri attivati in collaborazione con altre istituzioni saranno regolati, per la parte economico-finanziaria, da apposite convenzioni.
Articolo 14
Fonti di finanziamento del centro
Afferiscono al centro fondi destinati dal dipartimento o dalla scuola a specifiche ricerche da eseguirsi dal centro medesimo. Al centro di ricerca afferiscono, inoltre, fondi di provenienza di terzi per l’espletamento di commesse in modo che i ricavi medesimi vengano ad assicurare l’autosufficienza economica del centro senza alcun aggravio a carico dell’università. Per conseguire le proprie finalità e per raggiungere l’autosufficienza, il centro può dotarsi inoltre di: – finanziamenti privati e pubblici per specifiche ricerche; – altri fondi finalizzati a ricerche o a strutture di ricerca.
Articolo 15
Corrispettivi e contributi
Sui corrispettivi derivanti dalla realizzazione di programmi di ricerca, commissionati da terzi, e versati al centro di ricerca, viene detratta una percentuale determinata dal comitato esecutivo, che costituisce fondo del dipartimento/scuola per il sostegno alla ricerca. Una ulteriore percentuale del fatturato conseguito dal centro di ricerca, determinata dal comitato esecutivo, è destinata alla copertura delle spese di funzionamento ordinarie dell’ateneo.
Titolo IV
Durata e scioglimento
Articolo 16
Durata e scioglimento
La durata del centro è a tempo indeterminato. Lo scioglimento del centro è deliberato dal comitato esecutivo della LUISS Guido Carli su proposta del senato accademico. Il centro si scioglie di diritto, laddove per tre anni consecutivi non consegua il requisito di autosufficienza economico-finanziaria di cui all’art. 13.